Art. 219 TUIR Non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro

Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

(articolo 6 legge 13 giugno 2023, n. 83)

1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 17 luglio 2023, sono esclusi dalla base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) gli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l’attività lavorativa.

Testo in vigore dal 4 luglio 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.