Art. 22 TUIR Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione

Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

(articolo 20-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all’articolo 19, comma 1, lettera o), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 49, comma 7, indipendentemente dall’applicabilità della tassazione separata.

Testo in vigore dal 4 luglio 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.