Art. 1 TUIR Presupposto dell’imposta

Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

(articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’articolo 6.

Testo in vigore dal 4 luglio 2026

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.