Art. 167 TUIR Disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP (principi contabili nazionali)
Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117
(articolo 4, comma 7-quinquies, decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38)
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui all’articolo 9-bis, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, a emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP.