Art. 160 TUIR Divieto della doppia imposizione
Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117
(articolo 163 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917)
1. La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.