Art. 134 TUIR Limiti all’efficacia e all’esercizio dell’opzione

Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

(articolo 126 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Non possono esercitare l’opzione di cui all’articolo 126 le società che fruiscono di riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi delle società.

2. Nel caso di liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, l’esercizio dell’opzione non è consentito e, se già avvenuto, cessa dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione della liquidazione giudiziale o il provvedimento che ordina la liquidazione.

Testo in vigore dal 4 luglio 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.