Art. 131 TUIR Obblighi della società o ente controllante

Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

(articolo 122 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell’imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all’articolo 136 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi.

Testo in vigore dal 4 luglio 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.