Art. 82 T.U. Registro Esecuzione di formalità e di volture senza previo pagamento dell’imposta
Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123
(articolo 15 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
1. Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte:
a) le iscrizioni, rinnovazioni e annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell’interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge;
b) le formalità e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.
2. L’ufficio competente indica l’imposta dovuta sui documenti di cui all’articolo 81 e procede alla riscossione.