Art. 81 T.U. Registro Prova del pagamento delle imposte

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 14 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

1. La prova dell’avvenuto pagamento delle imposte può essere data solo nei modi stabiliti nei commi 2, 3 e 4.

2. L’ufficio indica le somme pagate, in lettere e in cifre, sulla certificazione da apporre a prova della eseguita formalità e sulla nota da esso trattenuta.

3. Nel caso previsto dall’articolo 74, comma 2, l’ufficio presso il quale è eseguita la formalità col pagamento dell’imposta fissa ritira dalla parte la copia ivi prevista; se è stata attivata la meccanizzazione dei servizi, nella certificazione di cui al comma 2, deve essere indicato, in luogo dei numeri dei registri generale e particolare, il numero di presentazione di cui all’articolo 2678, terzo comma, del codice civile.

4. Le imposte riscosse dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate e versate direttamente dagli eredi e dai legatari sono distintamente annotate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie e sulle quietanze rilasciate a prova dell’eseguito pagamento delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, nonché sulle copie dei titoli registrati.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.