Art. 78 T.U. Registro Privilegio
Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123
(articolo 8 decreto legislativo)
31 ottobre 1990, n. 347)
1. Il credito dello Stato per l’imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio, oltre che sull’immobile cui la formalità si riferisce a norma del codice civile, anche sul credito garantito con preferenza rispetto a ogni ragione su di esso spettante a terzi.