Art. 78 T.U. Registro Privilegio

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 8 decreto legislativo)

31 ottobre 1990, n. 347)

1. Il credito dello Stato per l’imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio, oltre che sull’immobile cui la formalità si riferisce a norma del codice civile, anche sul credito garantito con preferenza rispetto a ogni ragione su di esso spettante a terzi.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.