Art. 77 T.U. Registro Termine per le annotazioni
Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123
(articolo 7 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
1. Le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l’atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell’atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto.