Art. 72 T.U. Registro Base imponibile per le trascrizioni
Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123
(articolo 2 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
1. L’imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni e donazioni.
2. Se l’atto o la successione è esente dall’imposta di registro o dall’imposta sulle successioni e donazioni o vi è soggetto in misura fissa, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte.
3. In deroga alle disposizioni del comma 2 per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile l’imposta è dovuta nella misura fissa.