Art. 71 T.U. Registro Oggetto dell’imposta

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 1 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

1. Le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente titolo e della tariffa, di cui all’allegato 2 al presente testo unico.

2. Non sono soggette all’imposta le formalità eseguite nell’interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all’articolo 89 salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.