Art. 7 T.U. Registro Atti non soggetti a registrazione
Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123
(articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Per gli atti indicati nella tabella, di cui all’allegato 1 al presente testo unico, non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d’uso; se presentati per la registrazione, l’imposta è dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati nella medesima tabella, agli articoli 4, 5, 11 e 12, anche se autenticati o redatti in forma pubblica.