Art. 2 T.U. Registro Atti soggetti a registrazione

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:
a) gli atti indicati nella tariffa, di cui all’allegato 1 al presente testo unico, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;
b) i contratti verbali indicati nell’articolo 3, comma 1;
c) le operazioni delle società ed enti esteri indicate nell’articolo 4;
d) gli atti formati all’estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l’affitto di tali beni.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.