Art. 163 T.U. Registro Irreperibilità dei contrassegni
Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123
(articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
1. È ammesso corrispondere l’imposta mediante versamento su conto corrente postale intestato all’Agenzia delle entrate quando vi è impossibilità oggettiva di procurarsi i contrassegni rilasciati dagli intermediari convenzionati con l’Agenzia delle entrate e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell’atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all’atto o documento cui si riferisce.
2. Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali è prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l’imposta deve essere assolta esclusivamente mediante apposizione dei contrassegni rilasciati dagli intermediari convenzionati con l’Agenzia delle entrate.
3. È altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell’imposta purché gli stessi siano presentati all’ufficio dell’Agenzia delle entrate per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilità di cui al comma 1 e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell’atto.
4. Il pagamento dell’imposta a norma dei commi da 1 a 3 non comporta applicazione di sanzione amministrativa.