Art. 162 T.U. Registro Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente testo unico

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l’imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell’imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell’accertamento della violazione.

2. La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli uffici dell’Agenzia delle entrate mediante annotazione sull’atto o documento della sanzione amministrativa versata.

3. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 156 la regolarizzazione avviene sull’originale o sulla copia inviata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.