Art. 137 T.U. Registro Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 59-bis decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. Non sono soggette a imposta, anche nella ipotesi di cui all’articolo 136, comma 2, le donazioni di veicoli di cui all’articolo 97, comma 1, lettera l).

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.