Art. 137 T.U. Registro Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico
Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123
(articolo 59-bis decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Non sono soggette a imposta, anche nella ipotesi di cui all’articolo 136, comma 2, le donazioni di veicoli di cui all’articolo 97, comma 1, lettera l).