Art. 136 T.U. Registro Applicazione dell’imposta in misura fissa

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 59 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

1. L’imposta si applica nella misura fissa prevista per l’imposta di registro:
a) per le donazioni di beni culturali sottoposti a tutela di cui all’articolo 97, comma 1, lettera g), a condizione che sia presentata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate la dichiarazione prevista dall’articolo 98, comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo;
b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall’imposta a norma di legge, a eccezione dei titoli di cui all’articolo 97, comma 1, lettere h) e i).

2. Se i beni di cui al presente articolo sono compresi insieme con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione, del loro valore non si tiene conto nella determinazione dell’imposta a norma dell’articolo 134.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.