Art. 83 T.U. Giustizia Tributaria Udienza a distanza

Testo unico della giustizia tributaria – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175

(articolo 34-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992)

1. I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 81 e 82 da remoto.La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all’articolo 80, comma 2, ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione.Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima dell’udienza, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento.Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l’identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.I verbali e le decisioni deliberate all’esito dell’udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato.Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.

Testo in vigore dal 29 novembre 2024

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.