Art. 78 T.U. Giustizia Tributaria Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione

Testo unico della giustizia tributaria – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175

(articolo 30 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all’articolo 75, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 81 e 82 e nomina il relatore.

2. Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l’ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore ad euro 51.645,69. Un’altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è comunque riservata alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica, nonché di controversie inerenti all’applicazione dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Testo in vigore dal 29 novembre 2024

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.