Art. 82 T.U. Giustizia Tributaria Discussione in pubblica udienza

Testo unico della giustizia tributaria – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175

(articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

1. All’udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.

2. Dell’udienza è redatto processo verbale dal segretario.

3. La corte di giustizia tributaria può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l’articolo 79, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.

Testo in vigore dal 29 novembre 2024

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.