Art. 82 T.U. Giustizia Tributaria Discussione in pubblica udienza
Testo unico della giustizia tributaria – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175
(articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
1. All’udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.
2. Dell’udienza è redatto processo verbale dal segretario.
3. La corte di giustizia tributaria può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l’articolo 79, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.