Art. 39-undecies TUF Obblighi informativi per i FIA italiani

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile, per ciascun FIA italiano gestito o commercializzato nell’Unione europea vengono redatti:
a) il libro giornale nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione del FIA e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote o delle azioni;
b) la relazione annuale da mettere a disposizione degli investitori entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;
c) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da mettere a disposizione degli investitori entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento;
d) un prospetto recante l’indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo del FIA, con periodicità almeno pari all’emissione o rimborso delle quote.

2. I documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta.

3. Se il FIA è tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale ai sensi dell’articolo 154-ter, sono fornite agli investitori su richiesta solo le informazioni supplementari.(133)

Testo in vigore dal 29 aprile 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (133)

Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l’art. 11, comma 3) che “Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all’entrata in vigore del presente decreto”.

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.