Art. 39-decies TUF Obblighi informativi per gli OICVM italiani
Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile, per ciascun OICVM italiano vengono redatti:
a) il libro giornale nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione dell’OICVM e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote o delle azioni;
b) la relazione annuale, da pubblicare entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;
c) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da pubblicare entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento;
d) un prospetto recante l’indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo dell’OICVM, con periodicità almeno pari all’emissione o rimborso delle quote.
2. I documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono pubblicati nelle forme indicate nel regolamento del fondo o nello statuto della Sicav e sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta. Tali documenti devono essere tenuti a disposizione del pubblico nel sito internet e nella sede della società.
3. L’ultima relazione annuale e l’ultima relazione semestrale debbono, inoltre, essere tenute a disposizione del pubblico nella sede del depositario e nelle succursali del medesimo indicate nel regolamento o nello statuto.(133)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (133)
Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l’art. 11, comma 3) che “Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all’entrata in vigore del presente decreto”.