Art. 39-sexies TUF Durata

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. Il regolamento del fondo o lo statuto della Sicav, della Sicaf o della società di partenariato fissa il termine di durata dell’Oicr in coerenza con la natura degli investimenti e le categorie di investitori ammessi. Nel caso di un fondo il termine non può in ogni caso essere superiore al termine di durata del gestore.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la durata degli Oicr chiusi non può essere superiore a cinquanta anni, escluso il periodo di proroga di cui all’articolo 39-novies, comma 2.

3. Il comma 2 non si applica agli ELTIF.(133)

Testo in vigore dal 29 aprile 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (133)

Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l’art. 11, comma 3) che “Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all’entrata in vigore del presente decreto”.

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.