Art. 152 TUF Denunzia al tribunale

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se hanno fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o a una o più società controllate, possono denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell’articolo 2396-quater, settimo comma, del codice civile. In tale ipotesi le spese per l’ispezione sono a carico della società e il tribunale può revocare anche i soli amministratori. Si applica l’articolo 2409-octiesdecies, settimo comma, del codice civile.

2. La Consob, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri di vigilanza dell’organo di controllo, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell’articolo 2396-quater del codice civile; le spese per l’ispezione sono a carico della società.

3. Il comma 2 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell’Unione europea.

4. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 70, comma 7, del T.U. bancario.

Testo in vigore dal 29 aprile 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.