Art. 151 TUF Poteri dell’organo di controllo

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, previa comunicazione, secondo i casi, al presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, può altresì convocare l’assemblea qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

2. I componenti dell’organo di controllo possono, anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate. Possono altresì, previa comunicazione, secondo i casi, al presidente dell’organo di amministrazione, avvalersi di dipendenti della società per l’espletamento delle proprie funzioni. Le notizie richieste agli amministratori sono fornite senza indugio a tutti i componenti dell’organo di controllo.

3. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo da tenersi, a cura del collegio, nella sede della società. Si applicano le disposizioni dell’articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.

Testo in vigore dal 29 aprile 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.