Art. 151.2 TUF Responsabilità dei componenti del collegio sindacale

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I componenti del collegio sindacale sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità ai doveri inerenti al loro incarico. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione, in luogo di quanto previsto dall’articolo 2407, comma 2, del codice civile.

Testo in vigore dal 29 aprile 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.