Art. 7-bis TUEL Sanzioni amministrative

Testo unico enti locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Testo in vigore dal 29 maggio 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.