Art. 9 TUEL Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

Testo unico enti locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.

2. Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che l’ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.

3. Comma abrogato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Testo in vigore dal 29 aprile 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.