Art. 8 T.U. Elezioni Comunali

Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 8, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 2)

1. I Consigli comunali si rinnovano ogni quattro anni.
Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.
Il quadriennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.
Si procede, inoltre, alla rinnovazione integrale:
a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;
b) quando il Consiglio comunale, per dimissioni od altra causa, abbia perduto la metà dei propri membri.
Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall’art. 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b).
È abrogato l’art. 280 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.
Il Sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori.

Testo in vigore dal 8 luglio 1960

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.