Art. 1 T.U. Elezioni Comunali
Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 1)
1. Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta e un Sindaco.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 1)
1. Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta e un Sindaco.
Testo in vigore dal 8 luglio 1960
Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.
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