Art. 6 T.U. Elezioni Comunali

Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

Articolo abrogato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.(30)

Articolo abrogato · Testo in vigore dal 9 novembre 2000

Note di aggiornamento

Aggiornamento (30)

La Corte costituzionale con sentenza 23 - 31 ottobre 2000, n. 450 (in G.U. 1a s.s. 8/11/2000, n. 46) ha dichiarato “la illegittimità costituzionale dell’art. 6, quarto alinea, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere nominato sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco”.

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.