Art. 72 T.U. Elezioni Comunali
Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 63 e 64 e Legge 23 marzo 1936, n. 136, art. 40)
1. Il presidente dell’Ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, u al più tardi la mattina del mercoledì, riunisce l’Ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.
Ludi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.
Comma abrogato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Comma abrogato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Comma abrogato dalla L. 25 marzo 1993, n.
81.
Comma abrogato dalla L. 25 marzo 1993, n.
81.
Comma abrogato dalla L. 25 marzo 1993, n. 81.