Art. 70 T.U. Elezioni Comunali

Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 61)

1. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risulta lo e lo certifica nel verbale.
Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell’Ufficio.
Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
L’altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell’Ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell’Ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all’art.
54, ultimo comma.

Testo in vigore dal 8 luglio 1960

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.