Art. 69 T.U. Elezioni Comunali

Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 60, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 39)

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere annessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, salvo il disposto di cui ad comma seguente.
Sono trulli i voti contenuti in schede che:
1) non sono quelle di cui agli allegati C e D o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;
2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Testo in vigore dal 8 luglio 1960

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.