Art. 25 T.U. Elezioni Comunali

Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24)

1. Tre membri almeno dell’Ufficio, fra cui il presidente o il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Testo in vigore dal 8 luglio 1960

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.