Art. 25 T.U. Elezioni Comunali
Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24)
1. Tre membri almeno dell’Ufficio, fra cui il presidente o il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.