Art. 23 T.U. Elezioni Comunali

Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10)

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Testo in vigore dal 18 maggio 2025

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.