Art. 24 T.U. Elezioni Comunali

Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 11)

1. L’ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell’Ufficio coadiuva il presidente nell’esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.
Tutti i membri dell’Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l’esercizio delle loro funzioni Per i reati commessi a danno dei membri dell’Ufficio si procede con giudizio direttissimo.

Testo in vigore dal 8 luglio 1960

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.