Art. 99 T.U. Edilizia Esecuzione d’ufficio

Testo unico edilizia – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

(L) (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)

1. Qualora il condannato non ottemperi all’ordine o alle prescrizioni di cui all’articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della regione provvede, se del caso con l’assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.