Art. 99 T.U. Edilizia Esecuzione d’ufficio
Testo unico edilizia – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
(L) (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)
1. Qualora il condannato non ottemperi all’ordine o alle prescrizioni di cui all’articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della regione provvede, se del caso con l’assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.