Art. 102 T.U. Edilizia Modalità per l’esecuzione d’ufficio

Testo unico edilizia – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

(L) (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 27)

1. Per gli adempimenti di cui all’articolo 99 le regioni
iscrivono annualmente in bilancio una somma non inferiore a 25822 euro.

2. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l’esecuzione
di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme
tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo del
competente ufficio comunale, in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione.

3. La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con l’aumento dell’aggio spettante al concessionario, è fatta mediante ruoli esecutivi.

4. Il versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell’entrata.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall’avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di “vacatio legis”
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.