1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l’ammenda da L. 400.000 a L. 20.000.000.
Testo in vigore dal 1° gennaio 2002
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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