Art. 95 T.U. Edilizia Sanzioni penali

Testo unico edilizia – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

(L) (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)

1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l’ammenda da L. 400.000 a L. 20.000.000.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.