Art. 76 T.U. Edilizia Comunicazione della sentenza
Testo unico edilizia – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
(L) (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 8)
1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro quindici giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale dell’ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l’imputato.