Art. 76 T.U. Edilizia Comunicazione della sentenza

Testo unico edilizia – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

(L) (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 8)

1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro quindici giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale dell’ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l’imputato.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.