Art. 75 T.U. Edilizia Mancanza del certificato di collaudo
Testo unico edilizia – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
(L) (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17)
1. Chiunque consente l’utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 103 a 1032 euro.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall’avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di “vacatio legis”
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.