Art. 74 T.U. Edilizia Responsabilità del collaudatore
Testo unico edilizia – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
(L) (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16)
1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all’articolo 67, comma 5, è punito con l’ammenda da 51 a 516 euro.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall’avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di “vacatio legis”
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