Art. 74 T.U. Edilizia Responsabilità del collaudatore

Testo unico edilizia – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

(L) (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16)

1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all’articolo 67, comma 5, è punito con l’ammenda da 51 a 516 euro.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall’avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di “vacatio legis”
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.