Art. 130 T.U. Edilizia Certificazioni e informazioni ai consumatori

Testo unico edilizia – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

(L) (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32)

1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell’avvenuta certificazione.

---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall’avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di “vacatio legis”
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.