Art. 70 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Per gli impiegati civili e militari, passati in virtù di speciali disposizioni legislative o regolamentari alla dipendenza di pubbliche amministrazioni, enti pubblici non statali o società concessionarie di pubblici servizi, e che siano assegnatari di appartamenti, lo stipendio rimane vincolato a favore della Cassa depositi e prestiti e, nei limiti di cui all’art. 64, degli altri enti mutuatari ed affittuari per le somme dovute per annualità di ammortamento del prezzo delle case a ciascuno attribuite o del relativo affitto.

2. Le amministrazioni e le società alla cui dipendenza si trovino gli assegnatari predetti, sono tenute, dietro semplice richiesta della Cassa depositi e prestiti, ad eseguire su tutte le competenze comunque spettanti all’impiegato ovvero sulla pensione, le ritenute previste dall’articolo 65.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.