Art. 69 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Indipendentemente dalla sorveglianza spettante al Ministero dei lavori pubblici, la Cassa depositi e prestiti vigila a che le cooperative provvedano alla costituzione del fondo di cui all’articolo 67 e curino la manutenzione dei fabbricati.
2. Ciascun assegnatario poi è tenuto ad effettuare a sue spese nel proprio alloggio o negli accessori, le opere di manutenzione la cui omissione possa danneggiare altri assegnatari o comunque compromettere la conservazione dell’alloggio.
3. A tal fine gli assegnatari, o chi per essi, devono in tutti i casi permettere l’accesso nei locali per i necessari accertamenti e per l’esecuzione dei lavori, con le limitazioni giustificate e compatibili colla natura ed entità dei lavori stessi.
4. La inadempienza agli obblighi di manutenzione può dar luogo alla esecuzione d’ufficio cui provvede il Ministero dei lavori pubblici a mezzo del Genio civile o dell’Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.
5. Le spese eccedenti le disponibilità del fondo e quelle occorse per le opere facenti carico ai singoli assegnatari possono essere ricuperate con la procedura stabilita dall’art. 65.