Art. 69 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Indipendentemente dalla sorveglianza spettante al Ministero dei lavori pubblici, la Cassa depositi e prestiti vigila a che le cooperative provvedano alla costituzione del fondo di cui all’articolo 67 e curino la manutenzione dei fabbricati.

2. Ciascun assegnatario poi è tenuto ad effettuare a sue spese nel proprio alloggio o negli accessori, le opere di manutenzione la cui omissione possa danneggiare altri assegnatari o comunque compromettere la conservazione dell’alloggio.

3. A tal fine gli assegnatari, o chi per essi, devono in tutti i casi permettere l’accesso nei locali per i necessari accertamenti e per l’esecuzione dei lavori, con le limitazioni giustificate e compatibili colla natura ed entità dei lavori stessi.

4. La inadempienza agli obblighi di manutenzione può dar luogo alla esecuzione d’ufficio cui provvede il Ministero dei lavori pubblici a mezzo del Genio civile o dell’Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

5. Le spese eccedenti le disponibilità del fondo e quelle occorse per le opere facenti carico ai singoli assegnatari possono essere ricuperate con la procedura stabilita dall’art. 65.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.