Art. 64 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Gli impieghi e i salariati di pubbliche amministrazioni pei quali è ammessa dalle disposizioni vigenti la cessione del quinto dello stipendio o della mercede, hanno facoltà di rilasciare delega, con tutto le garanzie previste dalle disposizioni stesse, fino alla metà dello stipendio o della mercede, per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle società di cui all’art. 16. Le delegazioni sono riversibili sulla pensione fino ad estinzione del debito.

2. La delegazione può essere fatta a favore degli istituti finanziatori nonché degli enti o società mutuanti o degli istituti di assicurazione per il pagamento dei premi quando, con la polizza, si sia ottenuto un mutuo da servire per il pagamento dell’alloggio.

3. Sull’importo della ritenuta per delegazione rilasciata pel pagamento del prezzo o della pigione degli alloggi, non può prevalere altra successiva cessione né sono ammissibili pignoramenti o sequestri.

4. In nessun caso le delegazioni e le cessioni possono, per qualsiasi titolo, superare nel loro totale la metà dello stipendio o della mercede.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.