Art. 388 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. I mutui concessi all’Istituto nazionale dagli istituti di credito fondiario godono della esenzione dai diritti erariali di abbonamento di cui all’art. 27 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni. Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile tanto gli interessi sui mutui stipulati con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti predetti, quanto gli interessi corrisposti dalla Cassa stessa sui versamenti in conto corrente ad essa fatti dagli enti finanziatori ai fini della costruzione delle case dell’Istituto nazionale.